
MARCHIO IGP ARTIGIANALI E INDUSTRIALI: REGOLE E PROCEDURA DAL 7 MAGGIO 2026
Dal 7 maggio 2026 è ufficialmente in vigore in Italia il decreto che introduce la tutela europea delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti artigianali e industriali. Un passaggio storico per il Made in Italy territoriale, che estende alle produzioni non alimentari un sistema di protezione finora riservato prevalentemente all’agroalimentare.
Ceramica, vetro artistico, tessile, lavorazioni metalliche, pietra naturale, legno, gioielli e strumenti musicali potranno ora ottenere una tutela europea fondata sul legame tra prodotto e territorio di origine.
Il nuovo quadro normativo
Il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51 recepisce in Italia il Regolamento UE 2023/2411 sulle IGP dei prodotti artigianali e industriali. Il nuovo titolo di proprietà industriale protegge le denominazioni di prodotti non alimentari la cui reputazione, qualità o caratteristica sia direttamente collegata a una specifica area geografica.
Per ottenere la registrazione è necessario che almeno una fase della produzione si svolga nell’area geografica indicata e che il legame con il territorio sia definito all’interno di un disciplinare di produzione.
I prodotti che possono ottenere la IGP
Il nuovo sistema riguarda un’ampia gamma di eccellenze manifatturiere italiane, tra cui:
- oggetti in legno e vetro artistico, incluso il vetro di Murano;
- gioielli, posate e articoli in metallo pregiato;
- tessuti, pizzi e merletti tradizionali;
- porcellana e ceramica, comprese le produzioni di Caltagirone e Vietri sul Mare;
- cuoi, pelli e pietre naturali lavorate;
- strumenti musicali legati alla tradizione manifatturiera locale.
La procedura di registrazione presso l’UIBM
La fase nazionale è gestita dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale telematico dell’UIBM e deve contenere:
- disciplinare di produzione;
- documento unico conforme al modello europeo;
- documentazione tecnica e storica a supporto;
- imposta di bollo.
Dopo la verifica formale e sostanziale della documentazione, la domanda viene sottoposta a eventuale opposizione nazionale e, in caso di esito positivo, trasmessa all’EUIPO per la registrazione europea definitiva.
Il disciplinare: elemento centrale della tutela
Il disciplinare di produzione rappresenta il cuore dell’intera procedura. Deve definire:
- caratteristiche del prodotto;
- area geografica;
- fasi produttive rilevanti;
- standard qualitativi;
- legame tra territorio e prodotto.
Accanto al disciplinare è richiesto un documento unico europeo e una documentazione che dimostri reputazione, continuità storica e radicamento territoriale della denominazione.
Parere delle Regioni ed esame nazionale
Dopo il deposito, la documentazione viene trasmessa alle Regioni interessate, che hanno 45 giorni per esprimere il proprio parere.
In caso di irregolarità o incompletezze, i richiedenti possono integrare la documentazione entro 60 giorni. Superata positivamente questa fase, la domanda viene pubblicata nel Bollettino DGPI-UIBM.
Opposizioni entro due mesi
Dalla pubblicazione decorre un termine di due mesi per eventuali opposizioni da parte di soggetti legittimati.
Le contestazioni possono riguardare:
- conflitti con marchi o denominazioni preesistenti;
- rischio di confusione sul mercato;
- incompatibilità con la normativa europea.
Conclusa la fase nazionale, il fascicolo viene trasmesso all’EUIPO per l’esame europeo.
La scadenza del 2 dicembre 2026
Il decreto introduce anche una disciplina transitoria per le denominazioni già protette o consolidate sul mercato nazionale.
Entro il 2 dicembre 2026 le protezioni nazionali specifiche per indicazioni geografiche artigianali e industriali cesseranno di avere effetto se non accompagnate da una contestuale domanda di registrazione europea.
Per le associazioni e le imprese interessate si tratta quindi di una finestra temporale decisiva.
Controlli e sanzioni
Il MIMIT-DGPI-UIBM sarà competente anche per i controlli ufficiali sul rispetto del disciplinare e sull’uso corretto delle denominazioni registrate, comprese le attività online ed e-commerce.
Sono previste sanzioni amministrative e penali contro:
- evocazioni indebite;
- imitazioni;
- sfruttamento della reputazione della IGP;
- utilizzo scorretto del simbolo UE;
- indicazioni ingannevoli su confezioni, pubblicità e siti web.
Le multe possono arrivare fino a 24mila euro, mentre nei casi più gravi è prevista la reclusione fino a due anni.
Una nuova tutela per il Made in Italy territoriale
La nuova disciplina rappresenta un passaggio strategico per la valorizzazione delle produzioni identitarie italiane fuori dal comparto agroalimentare.
Per ceramiche, vetri, tessuti, pizzi, lavorazioni metalliche, pietre naturali e strumenti musicali, la IGP può diventare uno strumento fondamentale di tutela del nome, qualificazione della filiera e riconoscibilità sui mercati europei.
La registrazione richiede però una progettazione collettiva, documentazione solida e una governance condivisa tra imprese e territori. Non una semplice pratica amministrativa, ma una vera strategia di valorizzazione industriale e culturale del Made in Italy.
